lunedì 25 gennaio 2016

Il futuro delle Regioni a statuto speciale alle luce del progetto di riforma costituzionale


estratto da
Documento approvato dalla Commissione parlamentare per le Questioni regionali nella seduta del 4 novembre 2015 a conclusione dell’indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l’attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale


(,..)
10.4. Il futuro delle Regioni a statuto speciale alle luce del progetto di riforma costituzionale.

Il progetto di riforma costituzionale conferma il riconoscimento della specialità regionale, operando la scelta del mantenimento della stessa, a fronte del ridimensionamento delle competenze delle Regioni ordinarie.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono infatti escluse dall’applicazione della nuova disciplina del titolo V, che segna un ri-accentramento delle competenze, con l’ampliamento delle materie di competenza esclusiva dello Stato e la soppressione della competenza concorrente tra Stato e Regioni. Tale applicazione è rimessa alla revisione degli statuti, previa intesa con la Regione interessata. La previsione dell’intesa rappresenta la consacrazione a livello costituzionale del metodo pattizio che ha da sempre improntato il rapporto tra lo Stato centrale e le autonomie speciali, caratterizzando anche il procedimento di approvazione delle norme di attuazione degli statuti speciali.

Questa valorizzazione della specificità delle autonomie speciali risulta vieppiù accentuata alla luce delle modifiche approvate in terza lettura al Senato – intervenute dopo la conclusione delle audizioni – che hanno sostituito il termine « adeguamento » degli statuti con « revisione », intendendo così che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome non dovranno necessariamente uniformarsi al nuovo titolo V. Questa modifica sembra aver colto alcune indicazioni che erano emerse nel corso dell’indagine conoscitiva, nell’ambito della quale diversi auditi hanno sottolineato che l’obbligo di adeguarsi ad una riforma che determina una riduzione di competenze avrebbe potuto costituire un ostacolo al processo di aggiornamento degli statuti.

Peraltro, si viene così a creare – almeno sino alla revisione degli statuti – una netta separazione tra autonomie speciali e Regioni ordinarie nell’applicazione del titolo V, in quanto alle Regioni a statuto speciale continuerà ad applicarsi il testo attualmente vigente, integrato dalla clausola di maggior favore di cui all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. È stato in proposito messo in evidenza come questo regime potrà dar luogo a nuovo contenzioso costituzionale, dovuto al fatto che una medesima disposizione andrà valutata sulla base di un diverso parametro costituzionale (Titolo V vigente e Titolo V previgente) a seconda che si riferisca a Regioni ordinarie o a Regioni statuto speciale. Ciò accadrà anche per una materia di particolare rilievo quale il « coordinamento della finanza pubblica », che risulterà di competenza esclusiva statale con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e di competenza concorrente per le Regioni a statuto speciale.

Nel corso della terza lettura al Senato, è stata altresì introdotta l’applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome della disposizione costituzionale sul cosiddetto « regionalismo differenziato», recata dall’articolo 116, terzo comma. Si tratta anche in un rilevante rafforzamento della specialità, in quanto l’articolo 116, terzo comma, che nel vigente testo costituzionale segna la strada per un possibile avvicinamento delle Regioni a statuto ordinario alle Regioni a statuto speciale, potrà invece costituire la base per un ulteriore ampliamento delle competenze delle autonomie speciali, che oltretutto hanno una maggiore consuetudine con la procedura pattizia delineata dalla disposizione costituzionale.

Allo stesso modo, il mantenimento della disciplina prevista dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione relativa al potere sostitutivo dello Stato esclude le autonomie speciali, almeno fino alla revisione degli statuti, dall’applicazione dell’articolo 120 della Costituzione.

Merita altresì sottolineare che, per le Regioni speciali, le disposizioni sul «regionalismo differenziato», con la disciplina transitoria applicabile sino alla revisione degli statuti, e sul potere sostitutivo entrano in vigore e sono applicabili immediatamente, quindi in via anticipata rispetto al resto della riforma costituzionale, che si applicherà a decorrere dalla prossima legislatura.

Per ciò che attiene al procedimento di revisione statutaria, occorre richiamare l’attenzione sul carattere innovativo della procedura prevista, che richiede la previa intesa con la Regione interessata. Si viene così a delineare un nuova fonte del diritto, di rango costituzionale, rafforzata e atipica, in quanto frutto di un procedimento particolare, che introduce, per la prima volta, un elemento di natura pattizia alla base dello statuto. Appare in proposito meritevole di approfondimento la questione circa il rapporto che intercorrerà tra il contenuto dell’intesa e quello della legge costituzionale di modifica dello statuto speciale.

Il riconoscimento del principio dell’intesa quale base per il processo di revisione degli statuti risulta fondamentale ai fini di un approccio comune delle cinque autonomie speciali nei confronti di tale revisione, un approccio che sia in grado di rinsaldare il pluralismo costituzionale e rileggere i fondamenti della specialità in chiave di responsabilità e solidarietà.

A tal fine la Commissione propone la prosecuzione del confronto unitario – con il coinvolgimento delle Assemblee elettive regionali – avviato tra Regioni speciali, Province autonome e Stato, che possa concludersi con una convenzione che tracci le linee procedurali per un percorso comune di revisione degli statuti, come già accaduto nell’esperienza conclusasi con l’approvazione della legge costituzionale  n. 2 del 2001.

Questa potrebbe essere la sede per delineare le soluzioni comuni già indicate nel dettaglio nei paragrafi precedenti, riguardanti, oltre che l’aggiornamento degli statuti:

– l’armonizzazione della disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni paritetiche;

– la regolamentazione del procedimento di adozione degli schemi dei decreti legislativi di attuazione degli statuti;

– la definizione di principi e criteri direttivi comuni nella disciplina dei rapporti finanziari con lo Stato.

In tale sede, potrebbe altresì addivenirsi ad una definizione comune dei criteri di riparto delle competenze, anche alla luce del nuovo assetto costituzionale, al fine di prevenire l’insorgere di nuovo contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale. Nell’ambito di procedure concordate, ciascuna autonomia speciale, in base alle proprie caratteristiche, alle proprie esigenze, alla propria cultura politica, economica e sociale, potrà organizzarsi ed autodeterminarsi in un quadro condiviso di responsabilità nazionale.